CONVERSIONE

CONVERSIONE

La conversione di una patente estera prevede la sostituzione del documento di guida con uno italiano. 

Conversione Patente Comunitaria o Extracomunitaria

COMUNITARIA

La procedura è destinata ai conducenti in possesso di patente rilasciata da uno stato dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo che acquisiscono una residenza , anche “normale”, in Italia.
Le patenti di guida rilasciate da stati appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo sono equiparate alle patenti italiane.
Il titolare di patente di guida comunitaria con scadenza prevista dalla vigente normativa comunitaria ( 10 o 15 anni per le patente di categoria AM, A1, A2, A ,B1, B,BE, 5 anni per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E ) può circolare munito del proprio documento fino alla data della scadenza.
Terminato il periodo di validità si deve rivolgere all'Ufficio della Motorizzazione Civile e richiedere la conversione della patente estera, che sarà ritirata e restituita allo Stato emittente.
Naturalmente la conversione può essere richiesta anche prima della scadenza della validità amministrativa della patente comunitaria. L’intestatario dell’abilitazione potrà ottenere una patente italiana con scadenza allineata a quella estera convertita o, presentando un certificato medico, avere una patente italiana con un nuovo periodo di validità
E’ obbligato invece alla conversione della propria patente estera chi è in possesso di un titolo di guida senza limiti di validità temporale, il termine previsto è di due anni dall’ acquisizione della residenza anche “normale” nel nostro Paese. Tale obbligo sussiste anche per chi , residente in Italia, debba essere sottoposto ad un provvedimento di revisione della patente di guida.
Tutti i cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato membro che acquisiscono la residenza in Italia devono osservare le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente e di controllo medico. La scadenza dell’abilitazione alla guida può essere determinata dalla data di acquisizione della residenza in Italia in funzione della patente posseduta e dell’età del soggetto.

EXTRACOMUNITARIA

Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione della residenza.
Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente.
Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia.

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ELENCO PATENTI CONVERTIBILI
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